Nuove disposizioni sulla normativa con deroghe e sospensioni fino al 31 agosto
I decreti che si sono susseguiti nel periodo emergenza hanno fatto riferimento ai documenti e ai permessi di soggiorno dei cittadini stranieri. È importante capire cosa dicono per potersi orientare in maniera corretta.
QUALI SONO LE NORME E COSA DICONO?
PERMESSI DI SOGGIORNO
L. 27/2020 di conversione del Decreto cd CURA ITALIA ha introdotto all’art 103 comma quater una norma specifica sui permessi di soggiorno la cui validità è stata prorogata fino al 31 agosto 2020.
La norma che si deve ritenere applicabile a tutti i permessi scaduti nel corso dell’emergenza, ed in particolare dopo il 31 gennaio 2020, inserisce dei richiami specifici esplicitando che devono ritenersi prorogati fino al 31 agosto anche i seguenti documenti e permessi:
– Documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione ai sensi dell’art 24 dlgs 251/2007
– Nulla osta per lavoro stagionale
– Nulla osta per ricongiungimento familiare
– Nulla osta per lavoro per casi particolari di cui agli artt. 27 e seguenti del Testo Unico per immigrazione (tra cui blue card, ricerca etc)
Sono inoltre esplicitamente prorogati fino al 31 agosto anche i termini per le conversioni dei permessi di soggiorno.
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITÀ
Ha mantenuto inoltre all’art 104 la regolamentazione dei termini di durata dei documenti di riconoscimento e di identità che, ove scaduti dopo il 31 gennaio 2020 devono ritenersi prorogati anche questi fino al 31 agosto 2020.
Tale validità ulteriore si applica, peraltro, solo ai fini dell’identificazione e non ai fini dell’espatrio laddove invece la durata resta limitata alla scadenza indicata nel documento.
TESSERA SANITARIA
L’art. 17 quater stabilisce inoltre la proroga della validità delle tessere sanitarie che fossero scadute al 30 giugno 2020. Tale proroga non si applica per espressa previsione della norma alla Tessera europea di assicurazione malattia – TEAM.
Una circolare della Regione Lazio, proprio in riferimento alla proroga attuata dalla norma, chiarisce come in relazione ai cittadini stranieri tale ulteriore validità delle tessere sanitarie è estesa anche oltre il 30 giugno 2020 dovendosi fare riferimento alla maggiore durata dei permessi di soggiorno e ai loro successivi rinnovi. Esplicita, inoltre, che devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre 2020 anche i tesserini STP e ENI attivi alla data del 17 marzo 2020. La medesima circolare prolunga altresì nel territorio della Regione Lazio la durata della copertura sanitaria dei richiedenti protezione internazionale per ulteriori 12 mesi a far data dalla scadenza.
PROROGA DELLE ACCOGLIENZE IN SCADENZA
L’art. 86 bis introduce anche una serie di disposizioni in materia di accoglienza tra queste, di particolare interesse è il comma 2 che stabilisce che possono rimanere in accoglienza fino al termine dello stato di emergenza – ad oggi fissato al 31 luglio 2020- tutte quelle persone che nel corso di questi mesi avrebbero perso il diritto a rimanere nei centri CAS, CARA E SIPROIMI per scadenza dei termini.
Possono continuare a rimanere accolti: i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche di cui all’art 19 comma 2 lettera d bis, i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali di cui agli artt. 18, 18-bis, 20 bis, 22 comma 12 quater e 42 bis del Dlgs 286/1998 e i titolari di protezione internazionale o umanitaria, oltre ai richiedenti protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati oltre il compimento della maggiore età.