Regolarizzazione, le circolari esplicative INPS

I criteri per procedere al pagamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro

Nelle scorse settimane ci sono state due importanti novità in merito alla procedura cosidetta “di sanatoria” regolata dall’art 103 DL 34/2020 poi convertito in legge. Tale procedura, si ricorda, ha permesso fino al 15 agosto scorso, la presentazione di domande di emersione di rapporti di lavoro irregolari e la conclusione di nuovi contratti con la conseguente regolarizzazione dei lavoratori stranieri assunti.

In particolare l’11 settembre 2020 è stata emanata dall’INPS la circolare n 101 con le attese indicazioni relative alla gestione contributiva e le modalità di registrazione dei rapporti di lavoro oggetto di sanatoria.
Viene disciplinata nel dettaglio, infatti, la procedura per procedere al pagamento dei contributi per i periodi che vanno
– dal 19.05.2020 per i casi di emersione di rapporti irregolari già esistenti,
– dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro per le domande di sanatoria riguardanti la conclusione di nuovi contratti.

Da questo momento sarà possibile, quindi, procedere al pagamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro anche nelle more della definizione del procedimento amministrativo di emersione/regolarizzazione e fino al suo esito.
La circolare disciplina, inoltre, le modalità relative alla comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. Riguardo ai rapporti di lavoro per i quali era stata effettuata la richiesta di emersione e per i rapporti di lavoro di nuova instaurazione nell’ambito della procedura di conclusione di contratti in sanatoria, i datori di lavoro non avevano ancora ricevuto indicazioni circa le formalità da seguire per la formalizzazione del rapporto, che generalmente viene effettuata attraverso la comunicazione di inizio della prestazione alle competenti autorità.
Le modalità di espletamento di tali formalità vengono dalla circolare differenziate per i tre settori economici di cui alla sanatoria.
Si consiglia quindi di rivolgersi ad un Patronato o ad un Caf per poter effettuare tali procedure in maniera corretta , tenuto conto della tempistica prevista dalla circolare.
Molte delle comunicazioni dovranno essere effettuate, secondo quanto stabilito, entro 30 giorni dall’emanazione dell0’atto e quindi entro e non oltre il prossimo 11 ottobre 2020.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 settembre 2020.

Il Decreto ha finalmente quantificato il contributo forfettario di cui all’art. 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale per i casi di emersione del rapporto di lavoro irregolare.

Tale contributo è determinato secondo un criterio temporale per ciascun mese o frazione di mese, di rapporto irregolare e in maniera diversa a seconda del settore di attività. Si stabilisce che esso ammonti ad
a) euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
c) euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il decreto ribadisce altresì, come previsto dalla norma che in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario.