Il Ministero dell’interno ed il Ministero della
solidarietà sociale hanno reso noto, con Circolare del
28 dicembre 2006, il regime che il governo ha previsto
in previsione dell’ingresso in Unione Europea dei
cittadini provenienti dagli Stati della Romania e della
Bulgaria.
Più in particolare:
-
viene loro esteso il principio
della libera circolazione nel territorio
nazionale e potranno così fare ingresso senza
richiedere il visto, anche con la carta di
identità;
-
si intendono cessati a
decorrere dalla data di adesione (1.01.2007)
tutti i provvedimenti di espulsione emessi nei loro
confronti precedentemente alla data di adesione,
salvo quelli motivati per ragioni di ordine pubblico
e di sicurezza pubblica o sanitaria;
-
nell’ambito dell’accesso al
lavoro autonomo non vi sono limitazioni;
-
nell’ambito dell’accesso al
lavoro subordinato, e solo per alcune
attività, viene applicato, per un periodo di 1 anno,
un regime transitorio (differente da quello
precedentemente adottato per i paesi entrati in U.E.
nel 2004). Per le attività di seguito enunciate
il governo non ha previsto nessun tipo di
limitazione numerica tantomeno nessuna particolare
procedura di autorizzazione al lavoro.
Le attività lavorative per le
quali non vi sono limitazioni sono le seguenti:
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agricole;
-
lavoro domestico ed assistenza alla persona;
-
edilizia;
-
metalmeccanica;
-
dirigenziale e altamente qualificato;
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lavoro stagionale generico.
In questo caso, è
sufficiente la redazione del contratto di lavoro per
ottenere il rilascio della “carta di soggiorno per
cittadini comunitari” . la carta può essere
richiesta sia presso le Poste che presso gli sportelli
delle questure.
Per le restanti attività lavorative (ad esempio per gli
infermieri, etc.) la procedura prevede:
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la compilazione di un modulo,
reperibile anche sul sito internet
www.welfare.gov.it, da spedire con raccomandata con
ricevuta di ritorno allo Sportello Unico per
l’immigrazione della provincia in cui si svolge il
rapporto di lavoro;
-
la ricezione del nulla osta
rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione;
-
la successiva richiesta di
rilascio della carta di soggiorno presso le questure
o presso gli uffici postali adibiti.