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AREA IMMIGRATI


 

Romania e Bulgaria: ingresso in U.E. dal 1 gennaio 2007

Nota per i volontari e gli operatori Caritas a cura del Centro di Ascolto Stranieri di Via delle Zoccolette

Il Ministero dell’interno ed il Ministero della solidarietà sociale hanno reso noto, con Circolare del 28 dicembre 2006, il regime che il governo ha previsto in previsione dell’ingresso in Unione Europea dei cittadini provenienti dagli Stati della Romania e della Bulgaria.

Più in particolare:

  1. viene loro esteso il principio della libera circolazione nel territorio nazionale e potranno così fare ingresso senza richiedere il visto, anche con la carta di identità;

 

  1. si intendono cessati a decorrere dalla data di adesione (1.01.2007) tutti i provvedimenti di espulsione emessi nei loro confronti precedentemente alla data di adesione, salvo quelli motivati per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica o sanitaria;

 

  1. nell’ambito dell’accesso al lavoro autonomo non vi sono limitazioni;

 

  1. nell’ambito dell’accesso al lavoro subordinato, e solo per alcune attività, viene applicato, per un periodo di 1 anno, un regime transitorio (differente da quello precedentemente adottato per i paesi entrati in U.E. nel 2004). Per le attività di seguito enunciate il governo non ha previsto nessun tipo di limitazione numerica tantomeno nessuna particolare procedura di autorizzazione al lavoro.

 

Le attività lavorative per le quali non vi sono limitazioni sono le seguenti:

  1. agricole;
  2. lavoro domestico ed assistenza alla persona;
  3. edilizia;
  4. metalmeccanica;
  5. dirigenziale e altamente qualificato;
  6. lavoro stagionale generico.

In questo caso, è sufficiente la redazione del contratto di lavoro per ottenere il rilascio della “carta di soggiorno per cittadini comunitari” . la carta può essere richiesta sia presso le Poste che presso gli sportelli delle questure.

 

Per le restanti attività lavorative (ad esempio per gli infermieri, etc.) la procedura prevede:

  1. la compilazione di un modulo, reperibile anche sul sito internet www.welfare.gov.it, da spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno allo Sportello Unico per l’immigrazione della provincia in cui si svolge il rapporto di lavoro;
  2. la ricezione del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione;
  3. la successiva richiesta di rilascio della carta di soggiorno presso le questure o presso gli uffici postali adibiti.