Protezione temporanea per i cittadini ucraini: le novità nella Legge di bilancio 2024

La protezione temporanea è il risultato di una procedura che ha carattere di eccezionalità chiamata a fornire “nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d’asilo degli Stati membri non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione”. (Cfr. Direttiva, art. 2).

Tale protezione è disciplinata a livello europeo dalla Direttiva 2001/55/UE recepita nel nostro ordinamento attraverso l’art 20 del Dlgs 286/1998.

A partire dal 2022, a seguito dell’inizio della guerra in Ucraina, la protezione temporanea è stata attivata in tutta l’Unione Europea attraverso la Decisione 2022/382, approvata dal Consiglio UE e recepita nel nostro ordinamento dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 28 marzo 2022, pubblicato in G.U. n. 89 del 15.4.2022.

In virtù di tali norme è attualmente garantita la protezione temporanea in Italia:

  1. a) ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
  2. b) ai cittadini di Stati terzi o apolidi che beneficiavano della protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
  3. c) ai familiari delle persone indicate alle lett. a) e b):

-coniuge;

– partner stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili coppie di fatto e coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

– figli minori (legittimi, naturali o adottivi), non sposati, del richiedente o del coniuge; è dubbio se siano considerati anche i figli minori delle coppie di fatto ma è evidente che una simile esclusione comporterebbe un’illegittima discriminazione;

– altri parenti individuati in riferimento all’art. 29, co. 1 lett. c) e d) TUI, cioè figli maggiorenni a carico totalmente invalidi, genitori a carico o ultrasessantacinquenni che convivevano in Ucraina e che dipendevano totalmente o parzialmente dal richiedente il ricongiungimento in tale periodo

La protezione temporanea da diritto ai soggetti indicati:

  • di entrare sul territorio dello Stato e ottenere un permesso di soggiorno
  • di svolgere attività lavorativa sia in forma subordinata che autonoma
  • di accedere all’istruzione sia per adulti che per minori
  • di accedere all’assistenza sanitaria
  • di essere assistiti ed accolti.
  • di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare.

L’art. 3 del DPCM, afferma altresì che, nonostante il diritto a chiedere il riconoscimento della protezione internazionale non sia precluso, l’esame della domanda inoltrata è differito al momento della cessazione della protezione temporanea.

Con la legge di bilancio del 2024 (legge n. 213/2023), entrata in vigore il 1 gennaio 2024 (G.U. del 30 dicembre 2023-suppl. ord. n. 2) sono state previste importanti novità in relazione al permesso per protezione temporanea. In particolare:

  1. È stato prorogato fino al 31 marzo 2024 lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto con un ulteriore finanziamento di 274 milioni di euro finalizzati all’accoglienza
  2. La durata dei permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati alle persone in fuga dal conflitto e che rientrano tra i beneficiari della stessa, è stata prorogata. È stato previsto, infatti, che tali permessi mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 2024, a meno che il Consiglio dell’Unione Europea decida diversamente. 
  3. È stata prevista la possibilità, in deroga alle disposizioni vigenti, che i permessi per protezione temporanea rilasciati siano convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro su richiesta degli interessati. Alla conversione si applicano le regole di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

Tale ultima previsione è particolarmente importante. Infatti, si ricorda che il permesso di soggiorno per protezione temporanea è in generale un permesso rinnovabile nell’ambito dell’emergenza ma non convertibile se non in permesso di soggiorno per famiglia.

Tale non convertibilità, a seguito del prolungarsi dell’emergenza e del conflitto in Ucraina, era fonte di grande preoccupazione per coloro che, trasferitisi in Italia, hanno iniziato a strutturare la propria vita sul territorio. La norma lascia finalmente la possibilità a coloro che lo desiderano di programmare la propria vita sul lungo termine e decidere liberamente se rimanere in Italia.

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