La Caritas Diocesana di Roma ha recentemente sottoscritto una convenzione con il Tribunale di Roma per 8 posti (5 per imputati e 3 per condannati) destinati a persone nei cui confronti sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova, oppure risultino condannate alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
In relazione a determinati reati – tra cui la guida in stato di ebbrezza e le ipotesi lievi di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente – è prevista infatti la possibilità da parte del giudice, con il consenso dell’imputato, di sostituire la pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, che prevede lo svolgimento di una attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
Per le contravvenzioni e i delitti puniti con pena non superiore a 4 anni di reclusione, o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, la legge n. 67/2014 ha invece inserito nei codici penale e di procedura penale (art. 168 bis e ss. c.p. e art 464 bis e ss. c.p.p. un nuovo procedimento speciale, denominato sospensione del procedimento con messa alla prova.
Caratterizzato da natura mista, sostanziale e processuale, prende le mosse dallo storico istituto di tradizione anglosassone della probation e ricalca, pur con sostanziali differenze, l’analogo rito già previsto, con ottimi risultati, all’interno del processo penale per i minorenni dall’art. 28 del d.p.r. 448/88.
Si tratta di uno strumento fondamentale di reinserimento sociale, e deflazione del processo penale, finalizzato alla sospensione del percorso di punizione dei soggetti nei cui confronti appaia possibile un giudizio positivo sul comportamento futuro – e che quindi rischierebbero di essere inutilmente danneggiati dal permanere all’interno del circuito penale – attraverso un percorso di prova, con il sostegno dei servizi sociali, durante il quale il procedimento penale viene sospeso per un massimo di due anni.
L’esito positivo della prova, definita da un programma di trattamento che comporta necessariamente il lavoro di pubblica utilità o una attività di volontariato di rilievo sociale, oltre ad altri contenuti quali il risarcimento del danno e la mediazione con la persona offesa, comporta la estinzione del reato, con conseguente sentenza di proscioglimento (e dunque senza che il soggetto subisca una pronuncia di condanna e la relativa sanzione penale).
Qualora invece l’esperimento abbia risultato negativo, o l’ordinanza che ammetteva la messa alla prova venga successivamente revocata – per il comportamento gravemente negligente dell’imputato o per la commissione di un reato – il processo penale riprende il suo corso secondo le linee ordinarie.
Con divieto di richiedere nuovamente tale beneficio; al quale, in ogni caso, si può essere ammessi una sola volta, anche in ipotesi di esito positivo della prova.
La convenzione costituisce, dunque, un ulteriore, e particolarmente significativo, momento del costante impegno della Caritas nel sociale a favore delle persone in difficoltà.
Eugenio Maria Zini
Nucleo Assistenza Legale Caritas